Ferma restando l’autonomia dei comuni ai fini della competenza al rilascio della certificazione relativa all’idoneità abitativa, condizione per ottenere l’autorizzazione al ricongiungimento, il Ministero indica il riferimento a una serie di criteri e parametri presenti nel DM 5 /7/1975 del Ministero della Sanità che vanno dall’ampiezza dei locali, alla dotazione di impianti, alle dimensioni degli infissi, alle condizioni di areazione ecc.
Sorgono dubbi circa gli specifici orientamenti che i Comuni adotteranno in materia, col rischio che in molte realtà anche quello della idoneità dell’alloggio sia un fattore di strumentalizzazione e ulteriore emarginazione degli immigrati regolari, che potrà arrivare all’atto formale di negare il ricongiungimento familiare, analogamente a ciò che avviene con le condizioni di residenza decennale per concorrere all’assegnazione di alloggi e al contributo alloggiativo.

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