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Certificato di “origine preferenziale” delle merci

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Nel commercio internazionale, gli operatori che intendono effettuare operazioni di import ed export di merci devono conoscere e prestare massima attenzione alle regole e controlli che le Dogane devono espletare, formalità da rispettare, alle conseguenze amministrative. talvolta anche di carattere penale, a carico degli imprenditori che spediscono e ricevono merci accompagnate da false dichiarazioni di origine delle merci. 
Il certificato d’origine è un documento, rilasciato dalle Camere di Commercio o altri organi a ciò delegati del Paese esportatore, che attestando l’origine della merce esportata consente alla Dogana del Paese importatore l’applicazione del corretto regime doganale (dazi, contingenti, sanzioni.…).
I certificati d’origine possono essere di “origine preferenziale” e di “origine non preferenziale”.
I due concetti, in apparenza molto simili, nella realtà rispondono, in alcuni casi, a regole molto differenti con implicazioni e conseguenze differenti.
Infatti “l’origine preferenziale” delle merci riguarda un insieme di regole che consente ai prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, di usufruire di benefici sui dazi all’importazione. Tali benefici riguardano la concessione di un “trattamento preferenziale”, che consente la riduzione di dazi o la loro esenzione, l’abolizione di contingentamenti o il superamento dei divieti quantitativi di importazioni per quelle merci.
L’esportatore di un Paese dell’Unione Europea, che deve esportare merce al di fuori dell’Unione, una volta stabilito che il prodotto può beneficiarie dell’origine preferenziale, chiede al proprio “doganalista” di fiducia (una volta denominato “spedizioniere doganale”) di emettere il certificato EUR1 (certificato di circolazione rilasciato dalle autorità doganali del Paese esportatore che attesta l’origine comunitaria delle merci).
Al fine di agevolare le imprese esportatrici che effettuano numerose operazioni con l’estero è stata prevista la possibilità, per importi contenuti, di apporre una dichiarazione d’origine preferenziale nella fattura commerciale. Nella maggior parte dei Paesi il limite è stato fissato ad Euro 6.000 (seimila), anche se, talvolta, possono essere previsti limiti inferiori come ad esempio con. Tunisia e Marocco. L’inserimento di questa dichiarazione consente automaticamente ai prodotti descritti in fattura di godere delle agevolazioni previste.
E’ prevista anche la possibilità per gli esportatori abituali di richiedere lo status di “esportatore autorizzato”, previa autorizzazione, da inoltrare tramite la Dogana competente per territorio, della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane. Lo status di ”esportatore autorizzato” consente agli operatori di attestare sulla fattura l’origine preferenziale, anche per importi superiori ad Euro 6.000. 
Invece, sul fronte dell’import, l’Unione Europea, nell’ambito d’accordi con Paesi in via di sviluppo, concede esenzioni o riduzioni dei dazi all’atto dell’importazione nell’Unione Europea, dietro presentazione in Dogana di un certificato d’origine “Form A “che è emesso nel Paese esportatore all’atto della spedizione dei prodotti verso il territorio comunitario.
Per l’interscambio con la Turchia è stata prevista la presentazione di un certificato denominato  “ATR” che, pur limitandosi ad attestare che i prodotti sono stati semplicemente immessi in libera pratica (hanno, cioè, già assolto il pagamento del dazio all’atto della loro importazione nella U.E. o in Turchia) consente nel Paese importatore di non pagare nuovamente i dazi doganali. Il certificato ATR sostituisce, quindi, il certificato d’origine delle merci e/o il certificato EUR1.
In seguito all’accordo Pan Euro Med, è stata prevista la creazione di una zona di libero scambio per le merci da e verso Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Egitto, Giordania, Isole Faeroer, Autorità Palestinese, Siria, Libano, con la possibilità di sostituire il certificato EUR1 e la dichiarazione su fattura con il certificato EUR MED e la dichiarazione su fattura EUR MED
In Italia i certificati d’origine preferenziale sono rilasciati dagli Uffici Doganali,quelli non preferenziale sono emessi e rilasciati dalla Camera di Commercio competente per sede legale dell’azienda esportatrice.

Per verificare se il certificato di origine è necessario per la spedizione di merci di origine UE in un paese terzo è opportuno consultare la banca dati:
Schede export sul sito:  http://www.unioncamere.it/schede
e per ulteriori approfondimenti su :
http://europa.eu.int
http://www.sadidogane.it/commenti/aree.htm

 

 


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Autore di questo articolo: Bartolo Di Pierro

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