Dopo un percorso parlamentare durato quasi due anni il 3 marzo il Senato ha approvato in via definitiva il c.d. “collegato lavoro”.
La legge, destinata ad incidere in profondità sulla disciplina giuslavoristica, ha l’intento di riordinare le norme in materia di lavori usuranti, congedi, enti vigilanti,ammortizzatori sociali, incentivi all’occupazione,lavoro pubblico,lavoro irregolare, orario di lavoro e, soprattutto contenzioso tra lavoratori ed imprese.
LAVORI USURANTI. Nei confronti dei lavoratori che hanno svolto lavori usuranti, viene anticipato il momento della pensione di anzianità,infatti si potrà smettere di lavorare 3 anni prima della soglia vigente.
CONGEDI ASPETTATIVE E PERMESSI. Al fine si semplificare e coordinare le disposizioni vigenti, il governo dovrà riordinare la disciplina sui congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del pubblico e del privato. Il tutto entro 6 mesi.
ENTI VIGILANTI. Il collegato riscrive la disciplina in materia di potere di diffida da parte degli ispettori. Tale potere viene esteso anche agli ispettori degli Enti previdenziali. In caso di ottemperanze alla diffida il datore di lavoro è ammesso al pagamento di un quarto della sanzione stabilita con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio. Ridisegna, inoltre, l’accesso ispettivo e il verbale unico di ispezione. Entro 12 mesi dovranno essere riorganizzati Enti ed Istituti, nonché ridefiniti i rapporti stessi di vigilanza.
AMMORTIZZATORI SOCIALI. Viene rinviata per l’ennesima volta la riforma degli ammortizzatori sociali, spostando di 24 mesi il termine originale prevista dalla legge attuativa.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE. Si riaprono i termini, scaduti il primo gennaio 2009 per l’esercizio di alcune deleghe conferite al Governo dalla legge 247/07 afferenti incentivi all’occupazione e apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.
L’art.48 tenta di rafforzare l’apprendistato come strumento di contrasto al fenomeno dell’abbandono scolastico. La norma prevede per i giovani di 15 anni (allo stato inibiti al lavoro) di svolgere l’ultimo anno di scuola obbligatoria mediante un percorso di apprendistato in azienda.
LAVORO PUBBLICO. Nuove norme sull’assunzione dei ricercatori, sulle elezioni universitarie, mobilità del personale nella pubblica amministrazione, aspettative, assenze per malattia.
LAVORO IRREGOLARE. La maxi sanzione per il lavoro sommerso cambia nuovamente. Fatte salve tutte le sanzioni relative al c.d. “lavoro nero” (mancata comunicazione al centro per l’impiego, lettera di assunzione ecc.) l’impiego di lavoratori subordinati irregolari (ad esclusione dei lavoratori domestici), è punito con una sanzione amministrativa compresa tra i 1.500 e 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare,maggiorata di 150 euro per ciascuna effettiva giornata di lavoro “a nero”. La condotta ora è definita in via più tassativa rispetto al passato. Infatti se il lavoratore al momento dell’ispezione risulta regolare, ma ha avuto un precedente periodo “in nero”, l’importo della sanzione è compreso tra 1.000 e 8.000 euro, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare. Allo stesso tempo, si prevede l’incremento del 50% dell’entità delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente.
ORARIO DI LAVORO. Disciplina sanzionatoria in materia di mancato rispetto dell’orario di lavoro soggetta parziale restyling, con una graduazione correlata al numero dei lavoratori interessati ed al periodo di riferimento.
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LICENZIAMENTI. Dopo oltre un decennio di vigenza viene meno l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione prima di promuovere una causa di lavoro.
Viene ridisegnata la sezione del nostro codice di procedura civile recante disposizioni in tema di controversie individuali di lavoro, con la trasformazione del tentativo di conciliazione in una fase meramente eventuale. Nel processo del lavoro, quindi, si è reso facoltativo il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e in particolare quelle relative all’arbitrato; infatti, avvalendosi di questo istituto ( ma solo se previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro) le parti contrattuali potranno definire clausole compromissorie al fine di affidare la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale. L’art.5 della legge prevede la possibilità di inserire nei contratti collettivi di lavoro delle clausole con cui il lavoratore e il datore di lavoro decidono di devolvere le eventuali future controversie a un arbitrato, invece teche al Giudice del Lavoro. Clausole simili, saranno valide unicamente a patto che siano consentite dalla contrattazione collettiva e che siano in ogni caso certificate da una delle Commissioni di certificazione previste dalla legge Biagi.
Novità anche in materia di Impugnazione del licenziamento. Un’altra norma destinata ad avere un grande impatto sul contenzioso del lavoro è quella che prevede un nuovo regime di impugnazione dei licenziamenti. Secondo l’art.34 del collegato, resta fermo l’obbligo per il lavoratore licenziato di impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, ma nei successivi 180 giorni il lavoratore ha l’onere (a pena l’inefficacia dell’impugnazione e, quindi, di decadenza dell’azione) di proporre ricorso avanti al Giudice del Lavoro. La stessa procedura viene prevista per tutta una serie di situazioni diverse dal licenziamento ma molto presenti nella prassi giudiziaria come impugnazione dei termini apposti ai contratti di lavoro, trasferimenti, somministrazioni irregolari ecc.
In attesa di chiarimenti amministrativi che certamente perverranno su questa materia, cerchiano di guardare positivamente i 50 articoli che compongo la riforma. Non costruiamo sciocche barricate di carta dietro le quali recitare inutili de profundis dell’art.18 e condannare la perfida astuzia della nuova legge, ma pensiamo ad un “pacchetto di interventi legislativi” mirato a modernizzare mercato e procedure.

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