L'ottica è quella del superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali secondo un approccio al problema per obiettivi e non solo per regole.
Con riferimento alle norme sulla delega di funzioni introdotte con il D.Lgs. 81/08, si è precisato che permane l’obbligo di data certa sull’atto scritto (art. 16, c. 1); l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro delegante sul corretto espletamento delle funzioni delegate si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione che preveda gli idonei sistemi di controllo indicati all’articolo 30, comma 4. (art. 16, c. 3); viene introdotta la possibilità per il soggetto delegato di subdelegare a sua volta, ma previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Il soggetto al quale è stata conferita tale subdelega non potrà ulteriormente delegare (art. 16, c. 3-bis). Con l’introduzione nell’articolo 18 del comma 3-bis viene poi stabilito che datore di lavoro e dirigente non possono essere ritenuti responsabili ove la violazione della norma antinfortunistica sia dovuta ad un fatto addebitabile “unicamente” ad altro e diverso soggetto obbligato e non discenda da omessa o insufficiente vigilanza, ovvero detta violazione non sarebbe comunque stata evitata neppure con un comportamento diligente da parte del datore di lavoro o del dirigente.
Anche in questo caso la disposizione costituisce la codificazione di un principio già elaborato dalla giurisprudenza la quale tende ad escludere le responsabilità del datore di lavoro quando il comportamento del lavoratore presenta i caratteri dell’abnormità ovvero è al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità. (art. 29, c. 3).
Qualche aggiustamento anche con riferimento all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi: si introduce il principio per cui il datore di lavoro debba considerare, quale elemento da valutare assieme ad ogni altra variabile, anche il rischio “particolare” derivante dall’utilizzo di una forma contrattuale in luogo di un’altra (si pensi alla minore esperienza nell'uso di un macchinario da parte del lavoratore a tempo determinato rispetto ad un lavoratore stabile).
- viene reintrodotta una disposizione del decreto 626, prevedendo che, in caso di nuove imprese o di modifiche dei processi di lavorazione, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una nuova valutazione dei rischi immediatamente ovvero fin dal momento dell'inizio dell'attività o della modifica organizzativa, potendo il relativo e conseguente documento essere elaborato entro 90 giorni (per le nuove imprese) o rielaborato entro il termine di 30 giorni, nel caso di modifiche dei processi produttivi.
Inoltre si è previsto che, per conferire al documento la “certezza della data”, in alternativa alle procedure più complesse (come ad esempio l’utilizzo del sistema di posta certificata) è possibile intendere la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente.
E’ stato introdotto, anche per i dirigenti, l’obbligo di un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Datore di Lavoro può richiedere al Medico Competente o al Dipartimento di prevenzione dell’ASL lo svolgimento delle visite mediche preventive in fase preassuntiva.
A seguito dell’assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi il lavoratore viene sottoposto a visita medica per verificare l’idoneità alla mansione.
Il decreto correttivo prevede infine una rimodulazione delle sanzioni penali e amministrative per le figure della sicurezza. Vengono sanzionate penalmente le violazioni degli obblighi di rilievo sostanziale e sanzionate solo in via amministrativa le violazioni di natura formale.
Una rilevante novità del legislatore del 2008 è stata l'introduzione di una norma che, nell'ambito del T.U. in materia di sicurezza, fa espresso riferimento ai modelli organizzativi previsti dal D.Lgs 231/01 in materia di responsabilità degli enti dipendente da reato, così configurando un ulteriore sistema di controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche all'interno dell'azienda.

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