La cartella di pagamento, allorquando ha ad oggetto pretese tributarie o sanzioni amministrative per violazione di regole giuridico- tributarie, costituisce atto (tipico) impugnabile.
L’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, elenca, tra gli atti impugnabili (avverso i quali può essere proposto ricorso al giudice tributario), il ruolo e la cartella di pagamento.
Il ruolo è formato dall’Ente creditore (che può essere, per esempio, il Comune per l’I.C.I., la Regione per la tassa automobilistica, la Provincia per l’imposta provinciale sulle iscrizioni nel Pubblico registro automobilistico) ed è trasmesso, dopo essere stato sottoscritto dal responsabile dell’ufficio o da un suo delegato, all’Agente di riscossione. Il ruolo, ad avviso di chi scrive, è un atto amministrativo di natura endoprocedimentale prodromico all’eventuale adozione della cartella di pagamento. Sempre ad avviso di chi scrive, ove si accolga la tesi della natura endoprocedimentale, eventuali vizi del ruolo si riverberebbero sulla cartella di pagamento in ossequio al principio della invalidità derivata. Poiché, però, il ruolo costituisce atto presupposto a rilevanza “interna” (all’interno del procedimento), l’interessato potrebbe esercitare il diritto d’accesso, ex art. 22 e segg. della Legge 241/90, per verificare che il ruolo non presenti profili di invalidità. L’accesso sarà endoprocedimentale o esoprocedimentale, a seconda del momento in cui esso avrà luogo: prima o dopo la notifica della cartella di pagamento. Il ruolo contiene, tra gli altri elementi previsti ex lege, il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui esso è divenuto esecutivo e la “qualificazione” della pretesa tributaria.
L'Agenzia di riscossione, ricevuto il ruolo, provvede a formare e a notificare la cartella di pagamento al contribuente, intimandogli di adempiere l’obbligazione tributaria entro e non oltre 60 giorni dalla notifica e preavvertendogli che in caso di inadempimento si procederà, trascorso il citato termine (di natura perentoria), all’esecuzione forzata.
Il destinatario dell’atto impositivo ( la cartella di pagamento nel caso di specie) viene altresì reso edotto del fatto che, entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla notifica, può proporre ricorso tributario innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
Costituisce ius receptum anche in Giurisprudenza il principio secondo cui l’omessa indicazione del termine entro il quale si può ricorrere, non costituisce vizio dell’atto causativo di invalidità (nullità o annullabilità) ma mera irregolarità dell’atto stesso, a causa della quale il destinatario della cartella di pagamento potrebbe proporre ricorso anche ben oltre il sessantesimo giorno dalla notifica, superando, così, il rischio di subire una decisione di rito che statuisca la inammissibilità o improponibilità del ricorso stesso.
Poiché la mera impugnazione dell’atto predetto non comporta la sospensione dell’efficacia esecutiva del medesimo e non preclude l’avvio della procedura esecutiva, il ricorrente potrebbe, col medesimo ricorso o con atto separato, proporre istanza di sospensiva (avente natura cautelare) alla quale potrebbe seguire, ravvisati dal giudice adito il fumus boni iuris e il periculum in mora, un provvedimento giurisdizionale che disponga la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato (id est la cartella di pagamento).
La sospensione è disposta, ricorrendone i presupposti, con decreto nei casi di eccezionale urgenza e con ordinanza in tutti gli altri casi.
Quanto testè detto permette di identificare nell’istanza di sospensiva proposta innanzi al giudice tributario, i medesimi caratteri ed effetti della analoga istanza proposta al giudice amministrativo in sede di impugnazione di un provvedimento ritenuto lesivo di un interesse legittimo o, nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi.
Potrebbe accadere che il destinatario della cartella di pagamento la ricolleghi automaticamente ad una obbligazione tributaria, ancorando, così, la competenza per materia, al giudice tributario.
In realtà non sempre la cartella di pagamento si riferisce a omesse o inesatte prestazioni tributarie.
Essa potrebbe avere ad oggetto anche pretese di carattere extratributario: si pensi alle sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni delle norme del Codice della Strada o, ancora, alle somme di denaro ancora dovute per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori mai versati o versati solo in parte.
Nelle fattispecie appena indicate è palese che non solo manca la competenza per materia del giudice tributario ma cambia anche il termine (sempre di natura perentoria) entro cui proporre opposizione avverso la cartella di pagamento.
Pertanto, al fine di evitare di incardinare inutilmente un giudizio che potrebbe concludersi non solo con una decisione di rito (di incompetenza) ma anche con la soccombenza in materia di spese processuali, è necessario che la cartella di pagamento sia “letta” attentamente, punto per punto, anche al precipuo fine di giungere, così, alla formulazione di una esatta qualificazione della pretesa (tributaria o extratributaria) oggetto dell’atto impositivo.
Se il destinatario della cartella di pagamento ritiene fondata la pretesa consacrata nell’atto de quo e non sussistono validi e solidi elementi idonei a proporre impugnazione, può presentare una domanda di rateazione ove non sia nelle condizioni di poter estinguere, in un’ unica soluzione, l’obbligazione.

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