Il citato presupposto ricollega la debenza al tributo, all’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza n. 21203 del 5 Novembre 2004, accogliendo le argomentazioni difensive di un libero professionista, ha stabilito che per i piccoli professionisti l’IRAP è in contrasto con i princìpi costituzionali.
Per l’esclusione da tale imposta è necessario verificare la mancanza di fattori che connotano “l’autonoma organizzazione”, quali, a titolo d’esempio, i lavoratori subordinati, beni strumentali di notevole valore acquistati con significativi mezzi finanziari e impiego di capitali conseguiti in virtù di mutui bancari.
Le scritture contabili, regolarmente tenute, permetterebbero, pertanto, di provare l’insussistenza dei fattori de quibus comportando, coevamente, il non assoggettamento al tributo.
L’otto Febbraio del 2007, battezzato irap day, la Suprema Corte ha analizzato congiuntamente 89 controversie pendenti in tema di realizzazione del presupposto dell’imposta, depositando i primi dispositivi in data 16/02/2007.
Con sentenza n. 3672/07 il Giudice di legittimità ha statuito che: “Si ha esercizio di attività autonomamente organizzata soggetta ad IRAP quando l’attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso.
Di guisa che l’imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente (nel caso di specie un dottore commercialista) costituiscono un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dall’applicazione dell’IRAP (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti)”.
Con la decisione n.3677/07 la Suprema Corte ha ancorato l’obbligo di pagamento dell’IRAP all’esistenza “di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverossia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista”.
Ergo, ne deriva che in capo all’esercente attività libero-professionale non sussiste alcuna obbligazione tributaria, in materia di IRAP, qualora si tratti di attività non autonomamente organizzate.
La Commissione Trib. Prov. Brindisi, Sez. IV, con sentenza n. 32 dell’8/05/2006, ha statuito che “ L’imposta non è dovuta, per insussistenza dei presupposti per la sua applicabilità, nel caso in cui l’attività libero professionale (nella specie l’attività di avvocato) sia svolta in assenza documentata del requisito di organizzazione di capitale o lavoro altrui che connota l’applicazione dell’imposta. (Caso di attività svolta in un unico vano, senza ausilio di alcuna collaborazione di terzi o di personale dipendente e senza significativi apporti di capitale).
Occorrerà esaminare ogni singola fattispecie concreta, al precipuo fine di stabilire se il libero professionista debba o meno considerarsi soggetto passivo del rapporto obbligatorio d’imposta.
La Cassazione, affermando che spetta al giudice di merito accertare la presenza dell’apparato organizzativo, la cui valutazione congruamente motivata è insindacabile in sede di legittimità, ha indicato i casi in cui ricorre il requisito “dell’autonoma organizzazione”.
In particolare (Cassaz. n.3676/07- n.3677/07- n.1414/08), il requisito de quo ricorre allorquando:
I- Il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi, inserito, in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
II- Il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’onus probandi, circa l’assenza dei presupposti anzidetti, grava sul contribuente.
Questi, infatti, dovrà dimostrare, avvalendosi soprattutto delle dichiarazioni reddituali e di qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confutare le risultanze accertative, l’insussistenza di una “capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria.
Dovrà dimostrare, in pratica, che il reddito conseguito e dichiarato deriva esclusivamente dal contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale (Cassaz. n. 3678/07) ovvero la mancanza della causa, l’autonoma organizzazione, che giustifica il prelievo fiscale (Cassaz. n.13810/07) e legittima la pretesa tributaria consacrata nell’atto impositivo.

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