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Sicurezza del lavoro: le novità del Testo Unico

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La produzione legislativa italiana, da qualche decennio, è caratterizzata da una ipertrofia che mal si coniuga con la ponderazione ed il coordinamento normativo.
Nell'aprile 2008, infatti, all'indomani della tragedia della Truck Center, il Governo ha esercitato la delega conferitagli dal Parlamento e, mettendo finalmente ordine nella materia, ha emanato il decreto legislativo n. 81, il c.d. Testo Unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
Tra le novità contenute nel decreto, si segnala l'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con estensione dell'applicabilità delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e, cosa assai importante, anche ai lavoratori legati all'azienda da contratti c.d. atipici ed ai volontari che svolgano certi tipi di attività, parificabili, nella sostanza, ad attività lavorative.
Si è inoltre operata la semplificazione nelle procedure di valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, a patto che non vengano svolte in azienda attività lavorative che presentino particolari profili di rischio. In tal caso i datori di lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate definite con decreto ministeriale e, sino alla loro emanazione, mediante autocertificazione.
Sono stati eliminati o semplificati taluni obblighi puramente formali e si è proceduto ad una ridefinizione delle prerogative delle rappresentanze in azienda.
Importante novità è rappresentata da una più compiuta regolamentazione della gestione dei rischi in caso di appalto e subappalto.
In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese, ora in vigore solo per le imprese edili, o, comunque, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. Si tratta di un adempimento assai importante, la cui omissione, in caso di incidente, determina l'estensione della responsabilità anche all'appaltante inadempiente.
È stata inoltre confermata e codificata la necessità del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto, elaborato dall'appaltante al fine di ridurre il più possibile il rischio derivante da interferenze tra le attività svolte dai vari soggetti operanti nel luogo di lavoro. È stato inoltre specificato l'obbligo di appaltanti ed appaltatori di cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’attività oggetto dell’appalto, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e procedendo ad un continuo scambio di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza.
È stata sancita la nullità dei contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza, sì da impedire che, nel corso della trattativa, il risparmio di spesa possa gravare sulla voce relativa alla sicurezza.
Il legislatore ha poi proceduto a codificare le elaborazioni giurisprudenziali in materia di delega di funzioni. Perché il datore di lavoro possa efficacemente delegare le proprie funzioni, con conseguente esonero di responsabilità, è necessario che la delega, se non espressamente esclusa o vietata, risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata dal delegato per iscritto e
che venga data adeguata e tempestiva pubblicità alla delega stessa.
La delega di funzioni, in ogni caso, non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Il legislatore delegato non ha trascurato di disciplinare compiutamente la formazione. Considerato il sempre più ampio ricorso a forme contrattuali diverse da quella subordinata, si è introdotta l’obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche.
Ulteriormente rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei datori di lavoro che svolgono la funzione di Rappresentanti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Altre novità rispetto alla precedente legislazione concernono il trattamento sanzionatorio, con un generale inasprimento delle sanzioni, in particolare per i Datori di Lavoro che non provvedano alla effettuazione della valutazione dei rischi od alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
In buona sostanza, il legislatore del decreto 81 ha fatto tesoro dell'esperienza accumulata dopo la legge 626 del 1994, riorganizzandola con le altre norme in materia e completandola con la codificazione normativa di alcune interpretazioni date dalla giurisprudenza. Il tutto in un'ottica tesa a privilegiare la tutela sostanziale dei lavoratori rispetto alll'adempimento formale degli
obblighi. Su tale impianto, il legislatore è ulteriormente intervenuto, con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Di tali novità si darà conto nel prossimo intervento.
 


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Maurizio Altomare collabora con noi da Lunedì 29 Marzo 2010.

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