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Violenza sessuale, violenza carnale e atti di libidine violenta. Le differenze per la legge

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Il termine «violenza sessuale» è stato coniato dalla riforma intervenuta con la legge 15 febbraio 1996 n. 66 in seguito alla quale i precedenti reati di «violenza carnale» e «atti di libidine violenti» sono stati unificati sotto l’unica espressione di violenza sessuale e la condotta, rispecchiando una nuova concezione della sessualità come libera scelta, si è staccata dal nucleo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, ancorata a vecchi pregiudizi, per rientrare nella categoria dei delitti contro la libertà personale, cioè non più come condotta da punire perché offende la morale sociale, ma perché offende la libertà di ognuno di disporre del proprio corpo come crede e ciò a prescindere, riteniamo, da ciò che né possa pensare chi ci sta attorno (a meno che, ovviamente, non sussistano altre figure delittuose come l’incesto, gli atti osceni in luogo pubblico ecc.).

Il reato di violenza sessuale, per essere più precisi, presuppone, oltre agli altri requisiti di legge, il compimento di «atti sessuali», senza più distinguere, come accadeva prima della riforma, tra contatto fisico di tipo sessuale accompagnato, in questo caso si parlava di violenza carnale, o meno, in quest’altro caso si configurava il reato di atti di libidine violenti, dalla penetrazione.

 

Con la riforma apportata dalla Legge 15.02.1996 n. 66 è stato abrogato il reato di seduzione con promessa di matrimonio commessa con persona coniugata e sono scomparsi, come già accennato, i termini» violenza carnale e atti di libidine violenti» che sono stati sostituiti dall’espressione» violenza sessuale».Secondo la nuova attuale disciplina prevista dal nostro Codice Penale si ha violenza sessuale in due casi: quando un soggetto costringe un altro con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali e quando un soggetto, senza alcuna costrizione, induce un’altra persona a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica o traendola in inganno per essersi sostituita ad altra persona. In entrambi i casi l’art. 609 bis del codice penale prevede una pena molto alta: la reclusione da 5 a 10 anni. E’ prevista una riduzione di pena (non superiore ai due terzi), nei casi di minore gravità, ma la norma genera confusione perché non dice quando si può parlare di minore gravità.
Particolarmente interessante è la disciplina in caso di atti sessuali commessi in ambito familiare; qualora, infatti, l’autore sia un ascendente o un genitore,anche adottivo, le conseguenze variano a seconda che la vittima abbia un’età inferiore o superiore a sedici anni:in caso di soggetto infrasedicenne il reato sussiste anche per il semplice fatto di aver compiuto con lui atti sessuali, e quindi anche con il suo consenso. In questo caso la pena sarà quella della reclusione da 5 a 10 anni (art.609 quater lett.2 .p.).A maggior ragione il soggetto sarà punibile qualora non ci sia il consenso della parte offesa,ma la stessa sia stata costretta al rapporto sessuale con abuso dell’autorità parentale:si parlerà,in questo caso,di violenza sessuale aggravata e la pena sarà quella della reclusione da 6 a 12 anni (art. 609 bis c.p. aggravato ex art. 609 ter lett.5 c.p.).In caso di soggetto ultrasedicenne,invece,il reato sussisterà solo in caso di atti sessuali con costrizione ed abuso di autorità :in questo caso si parlerà di violenza sessuale e la pena sarà della reclusione da 5 a 10 anni (art. 609 bis c.p.).Qualora, invece,vi sia il consenso della vittima, non ci sarà reato, a meno che il rapporto abbia dato pubblico scandalo: in questo caso sarà configurabile il reato di incesto.

 

(fonte: dal web)


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Autore di questo articolo: ZF

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