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La tassazione della società agricola

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L’art. 1, comma 1093, della Legge finanziaria 2007 (n. 296 del 27/12/2006), ha introdotto la figura della società agricola.
Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono, ricorrendone i presupposti di legge, acquisire la qualifica di società agricola e optare per la determinazione catastale del reddito.
L’opzione, una volta esercitata, è vincolante per un triennio e viene meno o per espressa volontà della società, sempre allo scadere del triennio, o nel periodo d’imposta in cui vengono a mancare uno o più requisiti tipici della società agricola.
Ne rimangono escluse le società per azioni e quelle in accomandita per azioni. La società agricola è quella che esercita, in via esclusiva, l’attività agricola e/o connessa di cui all’art. 2135 c.c..

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.lgs. 99/2004 le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerati imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del c.c. e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).
Ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, dell’anzidetto decreto, la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società.
Stando a quanto prescritto dall’art. 1, comma 3, che parla di società di capitali, si potrebbe considerare “fattibile” la costituzione di una “S.p.A. società agricola”.
In realtà, per poter beneficiare della tassazione sulla base del reddito catastale, occorre tener presente quanto stabilito dall’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (il c.d. decreto attuativo), il n. 213 del 27/09/2007, secondo cui “l’opzione per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, prevista dall’art. 1, comma 1093, della legge 27/12/2006, n. 296, può essere esercitata dalle società di persone, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. “99/2004”, cioè per le società che prevedono nel loro oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività agricole e connesse e nella loro denominazione sociale o ragione sociale l’indicazione di “società agricola”.
L’art. 1 del citato decreto, attuativo dell’art. 1, comma 1093, della Finanziaria, esclude dalla tassazione in base al reddito catastale le società per azioni e le società in accomandita per azioni.
Questi enti collettivi ben potrebbero svolgere un’attività agricola, determinando, però, il reddito imponibile (quello sul quale calcolare le imposte) in base ai valori di bilancio e non in base al reddito catastale dei terreni utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola (reddito agrario e/o dominicale).
Con risoluzione n. 177/E, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la trasformazione di una società agricola per azioni in una società a responsabilità limitata realizza un’operazione elusiva, secondo l’art. 37-bis del Dpr 600/73, se effettuata allo scopo di rientrare nella tassazione in base al reddito agrario.
Nel caso in cui in una Srl la qualifica di IAP sia apportata dall’amministratore (che è tenuto ad iscriversi alla gestione previdenziale ed assistenziale INPS), è necessario verificare che sussista la prevalenza:
1- in materia di tempo di lavoro (almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo deve essere dedicato all’attività agricola);
2 - in materia di reddito di lavoro (almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro deve essere ricavato dall’attività agricola).
Quanto appena detto ai punti 1 e 2 emerge anche dalla circolare INPS del 24/05/2004, n. 85, oltre che dall’art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004.
Se, però, si intende operare in zone considerate svantaggiate (individuate dal Regolamento CE n. 1257/99), le predette percentuali sono ridotte al 25%. La società agricola non deve necessariamente essere proprietaria dei terreni agricoli.
Potrebbe benissimo detenerli in qualità di affittuaria. In tal caso la società agricola dichiarerà il reddito agrario ( sul quale applicherà l’aliquota del 27,50% a titolo di IRES - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’), mentre il reddito dominicale (da dominus) sarà dichiarato dal proprietario.
La società agricola deve tenere tutte le scritture contabili e i libri sociali prescritti dal codice civile e dalle norme tributarie.
La particolarità risiede in questo: il reddito (l’utile) che emergerà dal conto economico, seppure rettificato dalle eventuali variazioni in aumento e/o in diminuzione, non sarà preso in considerazione ai fini del calcolo dell’IRES dovuta (se si tratta di SRL o di Soc. Coop.).
La base imponibile che la società agricola prenderà in considerazione sarà data dalla somma dei redditi agrari dei singoli terreni detenuti e utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e /o connessa.
Se, invece, la società agricola sarà pure proprietaria dei terreni agricoli dovrebbe sommare ai redditi agrari dei singoli terreni anche quelli dominicali.
Si riporta, a titolo esemplificativo, il seguente esempio:
- Se dal conto economico di una S.r.l. Società Agricola emerge un utile di Euro 100.000,00, mentre il reddito agrario complessivo dei terreni agricoli detenuti a titolo d’affitto è pari a Euro 15.000,00, la base imponibile sarà rappresentata da 15.000,00 Euro ( la c.d. tassazione catastale).
Pertanto avremo: Euro 15.000,00 X 27,50%= Euro 4.125,00 IRES DOVUTA PER TASSAZ. CATASTALE.
Se la tassazione fosse avvenuta nei modi ordinari, avremmo avuto: Euro 100.000,00 X 27,50% = Euro 27.500,00 IRES DOVUTA SECONDO I MODI ORDINARI.
In tale esempio le variazioni in aumento e in diminuzione sono state considerate inesistenti. Ai fini IRAP, infine, è indubbia la debenza al tributo della società agricola alla pari di qualsiasi altro imprenditore agricolo.
 

 


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Gennaro Di Gennaro collabora con noi da Mercoledì 31 Marzo 2010.

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