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Assegni? C’è la centrale di allarme interbancaria

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Il d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507, emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 205, ha riformato la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista.
La riforma, che risponde alla necessità di migliorare i presidi posti a tutela della circolazione dell’assegno, ha introdotto un sistema sanzionatorio, alternativo a quello penale, che basa la propria efficacia sulla disponibilità presso tutti gli intermediari delle informazioni sul soggetto che ha utilizzato in modo illecito lo strumento dell’assegno e sull’applicazione di misure di carattere interdittivo nei confronti degli autori di tali comportamenti. La riforma, sebbene con modalità differenti, riguarda anche l’utilizzo irregolare delle carte di pagamento.
Al fine di dare attuazione alle innovazioni introdotte, la nuova disciplina ha istituito presso la Banca d’Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (cosiddetta Centrale di Allarme Interbancaria - CAI) che costituisce un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
La Centrale di allarme interbancaria mira a prevenire l’utilizzo anomalo degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento al fine di accrescere la sicurezza nella circolazione di tali
strumenti e la fiducia da parte degli utenti finali.
Nella Centrale di Allarme Interbancaria sono inseriti i seguenti dati:
- le generalità dei traenti degli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
- gli estremi identificativi degli assegni bancari e postali non restituiti dopo la revoca dell’autorizzazione nonché degli assegni bancari e postali di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento o bloccati per altri motivi;
- le generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento;
- gli estremi delle carte di pagamento revocate nonché di quelle di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
- le generalità dei soggetti ai quali siano state applicate sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie a seguito di emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista;
- le generalità dei soggetti ai quali siano state irrogate sanzioni penali per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria. I privati, persone fisiche e giuridiche, possono accedere all’archivio per:
- verificare i dati registrati a proprio nome;
- controllare la regolare circolazione di assegni bancari e postali e di carte di pagamento.
Le domande di accesso possono essere presentate per posta, via fax, alla casella di posta
elettronica certificata (PEC) delle Filiali o direttamente presso gli sportelli delle Filiali
della Banca utilizzando preferibilmente la prevista modulistica All’atto della richiesta verrà consegnato un foglio informativo sintetico sulla CAI. Per le informazioni richieste presso la Banca d’Italia non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo. E’ possibile inoltre richiedere chiarimenti alla Banca d’Italia sull’iscrizione del proprio nominativo nell’archivio o su altri aspetti attinenti alla CAI. La responsabilità dell’iscrizione dei dati nell’archivio e della loro correttezza è attribuita dalla disciplina della CAI esclusivamente agli enti segnalanti privati (banche, uffici postali, intermediari finanziari vigilati che emettono carte di pagamento) e pubblici (Prefetti, Autorità giudiziaria). Gli enti segnalanti privati, inoltre, provvedono alle eventuali cancellazioni e rettifiche di dati errati contenuti nell’archivio anche su ordine dell’Autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni in merito ai profili normativi relativi alla Centrale di Allarme e per una rassegna della giurisprudenza in materia, è possibile consultare sul sito Banca d’Italia la sezione dedicata alla CAI sul link “Centrale di aIlarme interbancaria”.
Modalità per la consultazione dei dati nominativi:
Il soggetto interessato può accedere a tutti i dati personali che lo riguardano iscritti nei diversi segmenti dell’archivio CAI presso gli sportelli delle Filiali della Banca d’Italia ovvero per il tramite degli enti segnalanti privati (banche, uffici postali, intermediari finanziari vigilati che emettono carte di pagamento), che sono tenuti a fornire tali informazioni. Presso questi ultimi l’accesso dell’interessato ai segmenti ASA e ASP, che contengono i dati concernenti le sanzioni applicate dai Prefetti e dall’Autorità giudiziaria, è circoscritto alle sole informazioni relative all’interdizione
all’emissione di assegni.
La richiesta di accesso ai dati può essere presentata direttamente presso le Filiali della Banca
d’Italia sia dall’interessato, previa esibizione di un idoneo documento di riconoscimento e del
codice fiscale ovvero da un soggetto da questi delegato munito di delega semplice e di copia fotostatica di un documento di riconoscimento e del codice fiscale del delegante.
Nel caso in cui la richiesta sia inviata per posta, via fax o alla casella di posta elettronica certificata (PEC), essa dovrà essere corredata di copia di un documento d’identità e del codice fiscale dell’interessato. A fronte di una specifica richiesta i dati possono essere inviati a mezzo posta o ad una casella di posta elettronica certificata (PEC).
Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. Modalità per la consultazione dei dati non nominativi Chiunque può accedere ai dati non nominativi contenuti nell’archivio per
il tramite delle Filiali della Banca d’Italia o degli enti segnalanti privati che offrono tale servizio. I dati consultabili sono quelli relativi ai moduli degli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l’iscrizione in archivio ovvero bloccati per altri motivi e alle carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte.
(fonte Banca Italia)

 


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Autore di questo articolo: Bartolo Di Pierro

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