E’ stato prorogato dal Ministero del Lavoro al 31 luglio il termine per l’invio obbligatorio alla Direzione provinciale del lavoro della comunicazione da parte dei datori di lavoro presso i quali si svolgono Lavori usuranti, lavorazioni ripetitive, mentre quella sull’esecuzione del lavoro notturno è fissata al 30 settembre 2011. Con circolare n.15/2011, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il termine per effettuare la comunicazione di svolgimento di processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena”, inizialmente fissato al 25.6.2011, è prorogato al prossimo 31 luglio 2011, attese le difficoltà applicative della disposizione.
La comunicazione va fatta compilando il modello “LAV_US”, che è disponibile sul sito del Ministero all’indirizzo www.lavoro.gov.it, ed in tale comunicazione nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione andranno indicati anche i lavoratori utilizzati nell’ambito di una somministrazione.
Da notare che di fatto non si tratta di una vera e propria proroga; in effetti, come la circolare spiega, non sarà solo sanzionabile il datore di lavoro che abbia trasmesso la modulistica entro il 31.7.2011.
Quanto poi alla comunicazione sull’esecuzione del lavoro notturno, la stessa va fatta utilizzando il modello “LAV_NOT”, che sarà disponibile dal prossimo 20.7.2011 sul sito del Ministero all’indirizzo www.lavoro.gov.it.
Anche in questo caso nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione andranno indicati anche i lavoratori utilizzati nell’ambito di una somministrazione. Infine la circolare si sofferma sul sistema sanzionatorio ricordando che l’omissione delle suddette comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da € 500 ad € 1500, diffidabili ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, per cui in caso di regolarizzazione il trasgressore potrà essere ammesso al pagamento della sanzione minima pari ad € 500 (da notare che anche la sanzione ridotta ex art 16 della Legge n. 689/81 è pari ad € 500).
Importante sono le specifiche per cui:
- la sanzione è applicabile solo con riferimento al numero di comunicazioni omesse e non in ragione del numero dei lavoratori interessati;
- non è sanzionabile la ritardata presentazione o l’errata indicazione del numero dei lavoratori addetti o i meri errori materiali e quelli riferiti a dati già in possesso delle PP.AA. destinatarie dell’adempimento,(purché sia identificabile il datore di lavoro ed identificate le unità produttive interessate).

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