L’ultimo prodotto da esaminare, per completare gli articoli sulle tecniche di copertura del rischio di cambio, è la cessione “pro soluto” (without recourse/senza rivalsa) dei crediti in valuta estera, facendo ricorso ad operazioni di “factoring” o di “forfaiting”.
Questa tecnica, ovviamente, può essere effettuata solo da imprese esportatrici di beni e/o servizi. Nel nostro ordinamento giuridico la cessione dei crediti contro pagamento di un corrispettivo è disciplinata dalla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 , in Gazz. Uff., 25 febbraio, n. 47 – denominata “Disciplina della cessione dei crediti di impresa. (factoring)”, a condizione che:
• il cedente sia un imprenditore;
• i crediti ceduti siano sorti da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio di impresa;
• il cessionario (colui che acquista il credito) sia una banca o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa.
Per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui sopra, ossia crediti sorti al di fuori di una attività d’impresa, si applicano le norme del codice civile (Capo V, dall’articolo 1260 al 1267).
Nel “factoring” la cessione dei crediti può avvenire con o senza mantenimento del rischio da parte dell’impresa cedente, dell’insolvenza del debitore ceduto, può cioè essere effettuata:
• “PRO SOLUTO”: il cessionario acquista i crediti “senza diritto di rivalsa” (without recourse), addossandosi quindi il rischio e l’onere dell’insolvenza del debitore ceduto; il cedente deve solo garantire l’esistenza e la validità del credito al momento della cessione (c.d. nomen verum);
• “PRO SOLVENDO”: il cessionario acquista i crediti con “diritto di rivalsa” (salvo buon fine); di conseguenza se il debitore ceduto non dovesse far fronte ai propri impegni, il cessionario che ha acquistato i crediti può rivalersi sul cedente.
Il credito si intende ceduto all’atto del perfezionamento del contratto, realizzato per effetto del consenso delle parti.
La differenza tra cessione pro soluto e cessione pro solvendo risiede, quindi, nel fatto che nella prima il cedente è tenuto a garantire soltanto l’esistenza del credito ceduto e non anche la solvibilità del debitore ceduto, come avviene nella seconda, con la conseguenza che, nel pro soluto, il cedente viene liberato da ogni obbligo di pagare, in tutto o in parte, il debito qualora non vi abbia provveduto il debitore ceduto.
Nella pratica commerciale, la cessione del credito pro soluto avviene, solitamente, per un importo che è considerevolmente inferiore a quello nominale del credito stesso e ciò per due ordini di motivi: il primo è quello che il cedente si assicura, in tal modo, la disponibilità immediata di liquidità e tale “utilità” viene tenuta in considerazione nella fissazione del prezzo dei crediti ceduti, il secondo che le parti contraenti tengono conto, nella fissazione del prezzo, delle effettive possibilità di recupero del credito.
Le società di factoring operano esclusivamente nel breve termine prediligendo operazioni di durata
massima sei mesi; per operazioni oltre tale durata temporale l’operatore può far ricorso, se ci sono i presupposti, ad operazioni di forfaiting.
Nel forfaiting la cessione del credito viene effettuata sempre “pro soluto” ed i crediti sono normalmente rappresentati da cambiali (promissory notes – bills of exchange) collegate, generalmente, ad operazioni di esportazione di beni strumentali, che vengono girate con la clausola “without recourse” (senza regresso/senza diritto di rivalsa).
Ovviamente, nel nostro caso, le cambiali sono espresse in valuta estera, inoltre devono avere, normalmente, una scadenza oltre i sei mesi e devono essere avallate da una banca del Paese del
debitore.
Il forfaiting, generalmente, si realizza attraverso la consegna materiale degli effetti, muniti di girata, senza rivalsa, del creditore apposta sul retro delle cambiali contro incasso della somma concordata.
Sia nel factoring che ne forfaiting la somma corrisposta dal cessionario al creditore cedente è data dal valore nominale del credito o del valore facciale della cambiale, diminuito:
• dallo sconto, calcolato al tasso interbancario (libor), praticato per la valuta estera ceduta in funzione della scadenza del credito, maggiorato da uno spread quale compenso per la società
acquirente del credito, oltre eventuali spese pratica e gestione della stessa;
• da una commissione quale copertura del rischio Paese (rischio di non pagamento che possa derivare da cause politiche o dalla situazione economica del Paese del debitore ceduto). Ovviamente la commissione è più alta in caso di cessione “pro soluto”.
Nella cessione “pro soluto”, la società finanziaria o la banca che “acquista” il credito si assume interamente tutti i rischi connessi al credito acquistato (rischio di cambio, rischio commerciale,
costo di eventuali premi assicurativi per rischio Paese, etc. etc.).
Con la cessione “pro soluto” dei crediti l’esportatore ottiene l’eliminazione del il rischio di cambio, la disponibilità liquida immediata dei crediti e di conseguenza ha la possibilità di sviluppare maggiormente le vendite con pagamento dilazionato.

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