La concorrenza dovrà in effetti svolgersi nel rispetto delle norme costituzionali e in maniera particolare nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Costituzione che riconosce la libertà dell’iniziativa economica per perseguire finalità di utilità sociale.
AlI’iniziale previsione codicistica del disposto dell’art. 2125 disciplinante il patto di non concorrenza tra lavoratore subordinato e azienda datrice di lavoro e dell’art. 2598, in materia di concorrenza sleale limitatamente ai rapporti tra imprese, nel 1991 veniva inserito nel codice civile l’art. 1751 bis che estendeva tale patto anche a due particolari figure di lavoratori rientranti nel genus dei lavoratori parasubordinati ex art. 409 n. 3 c.p.c. nell’ambito di applicabilità della tutela offerta ai lavoratori con il processo del lavoro introdotto con la L.533/73: gli agenti e i rappresentanti di commercio.
L’art.1751 bis cod. civ. stabilisce che: “Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale (…)”. Omissis.
L’art.23 della L. 422/2000 (denominata Legge Comunitaria 2000) oltre ad introdurre il nuovo comma dell’art.1751 bis c.c., al comma 2 ha altresì previsto che la corresponsione di tale indennità e le relative regole di determinazione della stessa dovranno riferirsi “esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali”.
Secondo la statuizione dell’art.1751 bis cod. civ. l’indennità degli agenti dovuta quale contropartita a fronte della limitazione dell’esercizio della propria attività deve essere commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia ed all’indennità di fine rapporto.
La determinazione di tale indennità dovrà altresì essere affidata alla contrattazione tra le parti e tenendo conto degli AEC di categoria.
L’art. 2596 cod. civ. si riferisce al generale divieto di concorrenza applicabile al lavoratore autonomo, l’art. 1751 bis estende l’obbligo di non fare anche all’agente.
La giurisprudenza di legittimità fa rilevare che nel lavoro parasubordinato il divieto di concorrenza vincola le parti, con la conseguenza che il termine di durata del patto di non concorrenza non può decorrere prima che il rapporto cessi; poiché durante lo svolgimento del rapporto l’obbligo di astenersi dalla concorrenza renderebbe inutile e privo di causa il patto di non concorrenza accessorio.
Secondo la giurisprudenza di merito costituisce condotta di concorrenza sleale, per contrasto con i principi della correttezza professionale, di cui va disposta anche in via cautelare la inibitoria, quella tenuta da un'impresa che, in tal modo sottraendo clienti ad un concorrente, si avvale dell'opera di un ex agente, con violazione del patto di non concorrenza anteriormente stipulato da tali soggetti.
Si fa rilevare che mentre il patto di non concorrenza di cui all’art. 2596 cod.civ. è previsto per iscritto soltanto ad probationem, quello di cui all’art. 1751 bis prevede la forma scritta ad substantiam.
- Il patto di non concorrenza sia del lavoratore subordinato che di quello parasubordinato, può comunque essere previsto anche al termine del rapporto di lavoro.
Nel pieno rispetto della normativa codicistica il patto di non concorrenza dell’agente anche se stipulato al termine della prestazione lavorativa non potrà superare la durata di due anni decorrenti dalla cessazione del rapporto, dovrà essere concluso per iscritto ed espressamente prevedere la corresponsione indennitaria di natura non provvigionale.
In merito alla disciplina del patto di non concorrenza post-contrattuale si fa rilevare che la Direttiva Comunitaria 86/653 ha previsto in questi casi l’obbligo in capo al preponente di corrispondere all’agente un’indennità di natura provvigionale quale obbligo meramente pattizio che sorgerebbe per la ditta mandante con il patto scritto di non concorrenza post contrattuale.
I requisiti essenziali, riguardanti la delimitazione del luogo e dell’oggetto del patto e la previsione del corrispettivo, sono rimessi dal legislatore alla libera autonomia delle parti contraenti. In particolare, per quanto riguarda la previsione del corrispettivo, accreditata giurisprudenza ha ritenuto nulla la pattuizione di compensi simbolici, iniqui o sproporzionati rispetto sia al sacrificio del lavoratore sia alla riduzione della possibilità di guadagno.
Il patto sottoscritto può altresì far riferimento a tutte le attività espletate dal lavoratore e avere valenza nel territorio stabilito nel contratto stipulato dalle parti.
Nella stipula di tale patto non potrà tralasciarsi l’equo contemperamento degli interessi contrapposti dell’imprenditore e del lavoratore poiché trattasi di una esigenza divenuta di importanza sostanziale atteso che sarebbe impensabile costringere ad esempio un dipendente a cambiare radicalmente mestiere all’improvviso e nel bel mezzo della propria vita o impedirgli di svolgere qualsivoglia attività su tutto il territorio nazionale consentendogli pertanto solo di lavorare all’estero.
La stipulazione del patto post-contrattuale tra datore e dipendente può aversi anche relativamente al rapporto di lavoro subordinato.
Esso dovrà sempre rispettare le indicazioni fornite dall’art 2125 c.c. ovvero essere concluso nel pieno rispetto dei limiti di oggetto, tempo e luogo anche con eventuale apposizione di clausole aggiuntive purchè non in violazione di tali principi.
- L’indennità da liquidare per quanto previsto col patto di non concorrenza deve risultare congrua in relazione all’attività espletata fino all’epoca in cui la parte danneggiata potrebbe potenzialmente perdere e ciò secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente in tema della congruità del corrispettivo dovuto al lavoratore in caso di stipulazione di un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Soltanto con l’introduzione dell’art.1751 bis cod. civ. inserito con l’art.5 del D.lgs. 303/1991 si è legalmente regolamentato il patto di non concorrenza tra l’agente ed il committente per il periodo successivo allo scioglimento del contratto.
Le esigenze di prevedere uno specifico patto di non concorrenza per il rapporto di agenzia da stabilire per un periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale in effetti ha trovato nell’esperienza pratica valida utilità dovendosi in questo modo le parti attenere alla specifica previsione normativa.
Peraltro, la legge comunitaria del 2000 ha sostanzialmente esteso tale disciplina anche alle società di persone ed a quelle di capitali a socio unico o altrimenti con prevalente partecipazione di agenti e rappresentanti.
L’esposizione sommaria dell’intera normativa evidenzia l’impossibilità di prevedere un patto di non concorrenza per gli agenti e rappresentanti durante il rapporto di lavoro.
L’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la decorrenza del patto di non concorrenza non può essere prevista prima della cessazione del rapporto lavorativo poiché non può sussistere il richiamo di cui all’art. 2516 del codice civile riguardante il patto stipulato tra imprenditori che si differenzia da quello esistente nel rapporto di lavoro subordinato.
Il limite massimo della decorrenza e di cinque anni se trattasi di dirigenti e di tre anni negli altri casi.
La novità giurisprudenziale consiste nel rimarcare la sostanziale impossibilità della decorrenza del patto durante il rapporto di lavoro in quanto, pur trattandosi di un lavoro parasubordinato come quello di agenti e rappresentanti, è pressochè impensabile che nel periodo lavorativo in cui si è a continuo contatto con l’imprenditore si possa porre in essere attività di concorrenza perchè in tal caso, violandosi l’obbligo di fedeltà come per il lavoratore subordinato, sussisterebbe una giusta causa per la risoluzione del contratto.
Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità evidenzia altresì che il patto di non concorrenza è valido solo per la zona in cui si è lavorato ed eventualmente la zona acquisita, essendo nullo per altre zone e altri clienti.

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