Una "sentinella" per la sicurezza del lavoro in tutte le imprese. L'organizzazione di molte aziende, anche di piccole dimensioni, presenta spesso figure - ad esempio, capi-reparto e capi-ufficio - che coordinano operativamente gruppi di lavoratori e perciò svolgono un ruolo essenziale ai fini del buon funzionamento aziendale. La normativa sulla sicurezza sul lavoro, prendendo atto di ciò, ha da tempo valorizzato ai fini dell'organizzazione per la sicurezza questi collaboratori del datore, individuandoli come "preposti" la sicurezza.
Già prevista nei decreti degli anni '50 (Dpr n. 547/1955 e n. 303/1956), questa figura è stata però "trascurata" dal Dlgs n. 626 che le ha dedicato pochi e ambigui contenuti.
Il Dlgs u. 81/2008, con un significativo cambiamento normativo rispetto al decreto precedente ha, invece, regolato in modo organico questa figura, attribuendole un compiuto spazio giuridico.
Principali innovazioni del nuovo testo sono:
• l'individuazione del ruolo che il preposto deve assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e);
• l'esplicazione dei compili che deve svolgere (articolo 19);
• la definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui può andare incontro (articolo 56);
• la previsione esplicita del preposto "di fatto" (articolo 299);
• i contenuti minimi della sua formazione (articolo 37, comma7).
L'identikit
È la maggiore novità normativa. Per la prima volta una disposizione di legge (articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 81/08) descrive organicamente il ruolo del preposto, evidenziando, quali profili:
• sovrintendere all'attività lavorativa,
• garantire l'attuazione delle direttive ricevute.
A tal fine, la figura, secondo la norma, deve controllare 1a corretta condotta dei lavoratori ed esercitare un funzionale potere di iniziativa.
In altre parole, il preposto deve inserirsi, nel sistema di sicurezza aziendale, partecipando, con un ruolo sostanzialmente esecutivo (e non direttivo), intervenendo nella fase operativa d'attuazione della sicurezza aziendale e restando, comunque. sottoposto al controllo del datore (ed eventualmente) dirigenziale.
Salvo vere e proprie deleghe di "funzioni", egli non svolge, perciò, mansioni direttive che sono proprie, piuttosto, delle altre due figure.
Trovandosi "gomito a gomito" e considerando i suoi compiti di cui all'articolo 19, egli, evidentemente, rappresenta anche una sorta di "sentinella" di fronte al nascente malessere fisico, mentale del singolo.
L'individuazione
II decreto n. 81/2008 fornisce anche alcuni elementi sull'individuazione del titolare del ruolo. Come si desume implicitamente, dall'articolo 299. Il preposto è, in primo luogo, il soggetto formalmente incaricato dal datore per la sicurezza.
Innovando rispetto al Dlgs n. 626/1994, lo stesso articolo 299 prende atto anche del preposto "di fatto" riconoscendo, con la giurisprudenza, che un qualsiasi soggetto, pur privo di formale investitura in quanto “eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti” al preposto, e destinataio iure proprio del «debito di sicurezza» c assume le relative responsabilità come «preposto di fatto». Presupposto fattuale di ciò è che i lavoratori, effettivamente, osservino le indicazioni date loro da questa figura "informale".
Per quanto riguarda le posizioni aziendali che, in concreto, possono ricoprire il ruolo in esame, perché investite formalmente o perché tali "di fatto", un parziale elenco, da contestualizzare nelle specifiche realtà organizzative, può comprendere il capo-squadra, il capo-ufficio, il capo-sala, il capo magazzino, il capoofficina, il coordinatore di un gruppo di lavoro e, talvolta, persi no il collega più esperto o più anziano.
Per ricoprire il ruolo, secondo certa giurisprudenza (Cassazione penale Sezione IV, 13 settembre 2001, n. 33548) non è comunque, essenziale un rapporto di lavoro subordinato con i1 datore.
La posizione
Per quanto riguarda, infine, la collocazione nella specifica struttura per la sicurezza, il Dlgs n. 81/2008 si pone in continuità con il 626, confermando la posizione organizzativa "tradizionale" della figura: al di sotto del datore e dell'eventuale dirigente e "in prima linea" rispetto al contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute dei lavoratori.
Gli articoli: sei punti Dlgs n. 81/2008
1. Il ruolo (articolo 2, comma 1, lettera e)
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
2. I compiti (articolo 19) Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3. i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
(Arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
(arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a1200 euro con riferimento a tutte le diposizione del presente decreto nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
(arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
(arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)
3. Le infrazioni (articolo 56)
4. Le sanzioni `(articolo 56)
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
5. II preposto «di fatto» (articolo 299)
Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
6. La formazione minima (articolo 37, comma 7)
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 9. 200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

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