La perdurante situazione di crisi, come è noto, ha colpito la realtà imprenditoriale del nostro Paese composta prevalentemente da piccole e medie imprese, che - tra l’altro - sempre più spesso non riescono a versare i contributi dovuti per oneri sociali ed assistenziali agli Enti impositori.
Sino ad oggi una deliberazione del C.d. A. INPS (n. 288/95) stabiliva che per poter accedere ad un piano di rateazione il contribuente “moroso” doveva provvedere preliminarmente (in caso di istanze relative a contributi per lavoratori dipendenti) al versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate dal datore di lavoro a carico dei dipendenti occupati e al versamento di un acconto pari e non inferiore a 1/12 del debito contributivo.
Dal 3 agosto 2010 l’INPS tenuto conto dello stato decauzionale della nostra imprenditoria, torna sulla questione rateazioni con la circolare n. 106/2010.
Con tale circolare l’istituto, ha rimodulato la disciplina in tema di dilazione,andando incontro alle esigenze dei datori di lavoro con la eliminazione dei precedenti obblighi, versamento integrale delle trattenute previdenziali e di 1/12 del debito totale.
A seguito delle modifiche introdotte, il contribuente per ottenere il pagamento in forma rateale della propria posizione debitoria, deve presentare un’istanza che comprenda tutte le partite debitorie - ancora non iscritte a ruolo - verificate ed accertate alla data di presentazione dell’istanza.
La domanda di rateazione può comprendere:
- contributi denunciati e dovuti dal contribuente o accertati dall’istituto non versati alla naturale scadenza fissata dalla legge;
- contributi richiesti dall’istituto al contribuente con avviso bonario;
- contributi non versati o accertati in fase legale non ancora iscritti a ruolo;
- contributi non versati già affiorati agli Agenti della Riscossione per i quali ,però, non sia ancora avvenuta la notifica della cartella esattoriale.
La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 24 mensilità con la possibilità di un prolungamento fino a 36 rate,previo autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In casi particolari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia,può concedere con specifico decreto il pagamento dilazionato sino a 60 mensilità.
Al fine di accelerare i tempi dell’istruttoria, il contribuente, all’atto della presentazione dell’istanza, deve sottoscrivere un estratto conto contributivo relativo ai crediti vantati dall’INPS e oggetto di istanza.
Presentata l’istanza, il contribuente dovrà – successivamente – versare regolarmente e correttamente i contributi dovuti per il personale comunque occupato, quindi entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento dell’istanza si procede alla sottoscrizione del piano di ammortamento, contestualmente dovrà essere eseguito il pagamento della prima rata tramite modello F 24.
Il piano di ammortamento sarà strutturato in rate costanti pari al numero delle rate concesse meno la prima rata. La scadenza mensile è fissata a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata.
I contributi rateizzati saranno maggiorati dall’interesse su base annua costituito dal Tur più 6 punti percentuali (orientativamente 7% su base annua).
Con riferimento ai contributi non versati ed iscritti a ruolo, la rateazione dovrà essere richiesta eclusivamente all’Agente della Riscossione che dovrà valutarne le condizioni per l’eventuale accoglimento e il numero delle rate che potrà arrivare fino ad un massimo di 72.
Le modifiche introdotte hanno certamente snellito e semplificato il processo di rateazione evitando al contribuente lo sforzo finanziario - precedentemente richiesto - di reperire risorse finanziarie atte alla copertura delle trattenute previdenziali ed assistenziali operate e a carico dei lavoratori dipendenti, ma hanno confermato l’obbligo - da parte dell’istituto - di provvedere alla denuncia all’Autortà giuridica (Procura della Repubblica) della fattispecie di reato punito con la reclusione e con la multa. Reato riconducibile al mancato pagamento delle trattenute previdenziali citati.
Inoltre hanno indicato in via esclusiva l’Agente di Riscossione quale soggetto deputato alla concessione di somme iscritte a ruolo.
Non hanno però considerato o almeno valutato la differente tempistica correlata alle valutazioni e alle successive concessioni delle rateazioni.
L’INPS mediamente impiega 20 giorni per definire una procedura, mentre l’Equitalia si riserva di dare comunicazione al contribuente delle proprie decisioni entro 60 giorni e, stante la mole e la molteplicità delle pratiche trattate (non solo l’INPS batte cassa. Sic!) l’utilizzo dell’intero bimestre è garantito.
Quindi binari e procedure diverse che frenano e di fatto inibiscono il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva (DURC) oramai indispensabili per accedere a gare d’appalto, affidamento lavori, finanziamenti, leasing ecc.
Attenti quindi a valutare compiutamente la propria posizione debitoria e i tempi di regolarizzazione della stessa, rapportando rate ed aspettative aziendali ai tempi della burocrazia gestita da due “parenti” formali e paralleli che mai incroceranno all’unisono le vostre esigenze.
D’altra parte “Duemila anni fa TIMBRI e TEUTONI invasero l’ITALIA. Il popolo fermò i TEUTONI, ma gli sfuggirono i TIMBRI che arrivarono a ROMA”, Gino Patroni giornalista e scrittore.

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