L’art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122 (c.d. “manovra correttiva”) ha riformato l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, di cui all’art. 38 del DPR 600/73.
L’accertamento sintetico è un metodo di determinazione del reddito delle persone fisiche che si basa sulla presenza di specifici “fatti indice” (ad esempio, il possesso di un bene o servizio o l’acquisto di un immobile) ritenuti sintomatici di una capacità contributiva non dichiarata.
Tale forma di rettifica può essere basata sul c.d. “redditometro” o sulla “spesa per incrementi patrimoniali”.
Nel primo caso, il reddito è calcolato mediante l’applicazione dei coefficienti stabiliti, attualmente, dal DM 10.9.92, ove, semplificando, il maggior reddito è presunto sulla base del possesso dei beni o dei servizi ivi indicati (es. auto, barche, aerei, immobili, collaboratori familiari).
Nell’ipotesi della “spesa per incremento patrimoniale”, invece, si presume che la maggiore capacità contributiva derivi dalla possibilità economica di fare acquisti di beni d’ingente valore.
Il DL 78/2010 ha riformato interamente la materia, prevedendo, in sostanza, che:
• l’accertamento sintetico può basarsi su “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”;
• sarà individuato, con apposito decreto ministeriale, il nuovo metodo di calcolo del “redditometro”, dando rilievo al nucleo familiare del contribuente e all’ambito territoriale di appartenenza;
• ai fini della legittimità dell’accertamento, occorre che il reddito dichiarato dal contribuente si discosti, anche solo per un anno, del 20% rispetto a quello accertato tramite il “redditometro” o la “spesa patrimoniale”;
• per contestare il maggior reddito accertato, il contribuente può dimostrare che questo deriva dal possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
• prima di notificare l’accertamento, l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentante, anche al fine dell’eventuale stipula dell’accertamento con adesione;
• dal reddito determinato ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73 sono deducibili gli oneri previsti dall’art. 10 del TUIR e spettano le detrazioni d’imposta per oneri previste dalla legge.
Il “nuovo” accertamento sintetico si presenta quindi assai diverso rispetto al precedente, dove:
• ai fini della legittimità dell’accertamento, era necessario uno scostamento del 25% tra accertato e dichiarato e tale scostamento doveva protrarsi per almeno due periodi d’imposta;
• ove l’accertamento fosse stato basato sulla spesa patrimoniale, la stessa si presumeva sostenuta con redditi conseguiti nell’anno della sua effettuazione e nei quattro precedenti;
• l’accertamento sintetico era possibile anche come “sanzione” per il contribuente che, nell’ambito di una verifica fiscale, non avesse risposto a eventuali inviti a comparire o a richieste di compilazione di questionari;
• era espressamente contemplata l’impossibilità di riconoscere dal reddito complessivo determinato in via sintetica gli oneri deducibili ex art. 10 del TUIR;
• nulla era previsto per il contraddittorio preventivo tra uffici e contribuenti.
Manca il provvedimento attuativo
Con riferimento al “nuovo” accertamento sintetico, va subito detto che non è stato ancora emanato il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui non è ora possibile vagliare in che maniera sarà quantificato il reddito dei contribuenti.
Comunque, le modifiche all’accertamento sintetico introdotte dal DL 78/2010 si applicano dagli accertamenti che si riferiscono al periodo d’imposta 2009.
Pertanto, sino al periodo d’imposta 2008 (il cui atto di accertamento, salvo cause di proroga, potrà essere notificato fino al 31.12.2013) è ancora operativo il “vecchio” accertamento sintetico.
Controlli della Guardia di Finanza
Il DL 112/2008 aveva stabilito che, ai fini del potenziamento dell’accertamento sintetico, nel triennio 2009-2011 sarebbero stati incrementati i controlli.
I controlli sono stati (e saranno) eseguiti specie dai reparti operativi della Guardia di Finanza, tramite pattuglie stradali (per verificare il possesso di auto di grossa cilindrata), motovedette (per appurare la rotta delle imbarcazioni) e addirittura mediante elicotteri (al fine di localizzare piscine e ville di lusso).
Inoltre, le verifiche sono indirizzate al rinvenimento dei c.d. “nuovi indici di capacità contributiva”, quali, ad esempio, le spese sostenute per l’iscrizione a circoli esclusivi, servizi di sicurezza personali, beauty farm e così via.
I dati provenienti dalle suddette verifiche confluiscono in varie banche dati e contribuiscono a incrementare il patrimonio conoscitivo dell’Agenzia delle Entrate, sicché questa, per ogni contribuente “accertato”, avrà modo di esaminare in maniera approfondita la regolarità della sua posizione fiscale.
Metodo di quantificazione del reddito
La quantificazione sintetica del reddito può avvenire sia mediante il c.d. “redditometro”, sia tramite
la “spesa per incrementi patrimoniali”.
Nel c.d. “redditometro”, il reddito del contribuente è determinato mediante l’applicazione di appositi coefficienti moltiplicatori, diversi in funzione del “bene indice” considerato.
Le modalità di calcolo sono attualmente eseguite nel rispetto delle norme contenute nel DM 10.9.92.
Il principale difetto della “quantificazione redditometrica” dell’imponibile sta nel fatto che il suddetto
DM non considera:
• le diverse aree territoriali ove è sito il bene;
• né il nucleo familiare del contribuente.
Prendendo come esempio il possesso di un immobile, nonostante il coefficiente moltiplicatore sia diverso in base alla Regione ove il bene è posto, non vi è differenza, ai fini dell’imputazione reddituale, tra il possesso di un immobile in un paese di campagna e il possesso di un immobile nel centro storico del capoluogo di Regione.
Ancora, un contribuente con coniuge e due figli a carico è trattato alla stessa stregua di un contribuente single, il che non può essere esente da critiche.
Per ciò che riguarda il possesso di autovetture, da più parti è stato criticato la quantificazione del reddito differenziata in base all’alimentazione dell’auto (benzina o gasolio).
Da ultimo, il DM 10.9.92 contiene indici che, allo stato attuale, appaiono anacronistici, in altre parole non
sintomatici di maggiore capacità contributiva (si pensi al possesso di roulottes).
Nuovi “indici redditometrici”
L’art. 22 del DL 78/2010 specifica che il fine del “nuovo redditometro” è rinvenibile nell’adeguare “l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio”. Per questo motivo, gli indici che saranno individuati con il nuovo DM attuativo dovranno basarsi “sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza”.
Stante la mancanza del decreto attuativo, è attualmente impossibile vagliare se la futura “quantificazione redditometrica” possa ritenersi o meno significativa di capacità contributiva non dichiarata, per cui è possibile fare soltanto alcune considerazioni di massima, prendendo spunto, tra l’altro, dal modo in cui i controlli degli organi verificatori si stanno svolgendo nell’ambito del piano triennale di potenziamento dell’accertamento sintetico.
In alcuni commenti apparsi sulla stampa specializzata è stato sostenuto che gran parte degli attuali “fatti indice” sarà confermata; quindi, ad esempio, dovrebbero continuare ad avere rilievo i seguenti beni e servizi:
• aerei ed elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore;
• navi e imbarcazioni da diporto;
• autoveicoli, campers, autocaravans e motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c.;
• residenze principali e secondarie;
• collaboratori familiari (a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o non conviventi);
• cavalli da corsa o da equitazione (mantenuti in proprio o a pensione);
• assicurazioni di ogni tipo.
Inoltre, saranno probabilmente introdotte nuove situazioni sintomatiche di maggior reddito non dichiarato.
Queste ultime possono essere rinvenute nel sostenimento delle seguenti spese, già elencate dalla Guardia di Finanza nella circolare 29.12.2008 n. 1, e oggetto dei controlli prima citati:
• pagamento di consistenti rate di mutuo;
• pagamento di canoni di leasing, specie se relativi a unità immobiliari di pregio, auto di lusso
e natanti da diporto;
• pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
• sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili;
• sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni;
• pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
• pagamento di rette per la frequentazione di scuole private particolarmente costose;
• assidua frequentazione di case da gioco;
• partecipazione ad aste;
• frequenti viaggi e crociere;
• acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti d’interesse storico archeologico);
• disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;
• hobby particolarmente costosi (partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di motonautica).

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