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La cessione d’azienda e la responsabilità fiscale del cessionario

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L’azienda, intesa quale complesso di beni unitariamente destinato all’esercizio dell’impresa (teoria unitaria), può formare oggetto di  trasferimento (id est di cessione).
La cessione potrebbe riguardare tutti i beni (mobili, immobili, materiali e immateriali) e i rapporti giuridici (attivi e passivi) che connotano il complesso aziendale, oppure solo una parte di beni e di rapporti giuridici dotati di una unitaria autonomia operativa (in tal senso Trib. di Cagliari, n. 441 del 31/03/1999), nel qual caso parlasi di cessione del ramo d’azienda.
La cessione d’azienda, o di un ramo di essa, espone il cessionario al rischio di dover estinguere, entro i limiti quantitativi ex lege previsti, le obbligazioni tributarie che fanno capo al cedente, inerenti al complesso aziendale ceduto e relative a determinati periodi d’imposta.

 

In particolare, ai sensi dell’art. 14, comma primo, del D. Lgs. n. 472/97: “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
La norma de qua prescrive una solidarietà passiva (del cedente e del cessionario), nei confronti dell’Ente impositore, sia per i tributi, non versati in tutto o in parte, che per le sanzioni connesse all’inosservanza delle disposizioni dettate dal Legislatore tributario.
L’atto adempitivo del cessionario, si pone, comunque, rispetto a quello del cedente, in una relazione di subordinazione (e non di alternatività).
De jure, l’Ente creditore potrà escutere il patrimonio del cessionario solo dopo aver aggredito tutto il patrimonio (aggredibile totalmente o solo in parte) del cedente.
Ne consegue, a parere di chi scrive, che il cessionario, contro il quale l’Ente creditore agisca in via esecutiva senza avere aggredito altri e ulteriori beni del cedente, potrà opporre il beneficium excussionis, indicando, pena l’inammissibilità dell’eccezione-opposizione, i beni utilmente aggredibili che appartengano al cedente.

 

La responsabilità fiscale del cessionario, di carattere sussidiario, incontra il suo limite quantitativo nel “valore dell’azienda o del ramo d’azienda” oggetto di cessione.
I periodi per i quali sussiste la responsabilità de qua, sono sia l’anno in cui ha avuto luogo il trasferimento che i due precedenti.
La responsabilità tributaria (patrimoniale), invece, non incontra limiti “temporali” nel caso in cui nel medesimo periodo (che coincide, a parere di chi scrive, sia con l’anno di cessione che coi due precedenti) siano state irrogate sanzioni e contestate violazioni tributarie, anche se  “commesse in epoca anteriore”.

La prestazione tributaria dovuta dal cessionario corrisponde al debito che emerge “alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza”.
Il cessionario che, in ogni caso, intenda preventivamente appurare la pendenza di controversie, contestazioni e rapporti obbligatori di natura fiscale, potrebbe, ai sensi  del comma 3, domandare il rilascio di un atto amministrativo col quale l’Ufficio finanziario certifichi l’esistenza, o meno, “di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti".
Sia la certificazione negativa che l’omesso rilascio della medesima entro il termine di quaranta giorni dalla proposizione dell’istanza, producono, a vantaggio del solo cessionario, effetti liberatori; nell’ipotesi anzidetta l’Ufficio fiscale non potrà formulare, nei riguardi del cessionario, a parere di chi scrive, alcuna pretesa impositiva e adempitiva.
Ciò anche in ossequio ai principi dell’affidamento, della collaborazione e della buona fede di cui all’art. 10 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
 
Giova ricordare che le limitazioni di responsabilità del cessionario vengono meno, ai sensi dell’art. 14, comma quarto, D. Lgs. n. 472/97, “qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorchè sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni”.
La frode presuppone che le parti contraenti abbiano, intenzionalmente, concordato la conclusione dell’atto traslativo con chiara rappresentazione di impedire una legittima, e forse fruttuosa, esecuzione forzata ad opera del Concessionario del servizio di riscossione.
Il contratto de quo sarebbe invalido ai sensi dell’art. 1344 del Codice civile.
Il quinto comma del suindicato art. 14, dispone che “La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante”.

A questo punto ci si domanda se, e secondo quali modalità, il cessionario possa cautelarsi ex ante, in sede di conclusione del contratto di vendita, contro eventuali future pretese impositive consacrate in atti d’imposizione tributaria.
A parere di chi scrive, il cessionario potrebbe cautelarsi chiedendo al cedente il rilascio di una fideiussione, bancaria o assicurativa, relativa ad obbligazioni tributarie future ed eventuali.
Altra soluzione, oggettivamente praticabile, consisterebbe nella costituzione di un fondo rischi alimentato con mezzi finanziari del cedente e iscritto nello Stato Patrimoniale del cessionario, o, in alternativa, affidato in gestione a un soggetto terzo, nominato di comune accordo dalle parti contraenti.


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Gennaro Di Gennaro collabora con noi da Mercoledì 31 Marzo 2010.

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