Il DLgs. 9.10.2002 n. 231 ha introdotto una specifica disciplina di tutela del creditore in caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, prevedendo il decorso automatico degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza dei termini legali o contrattuali di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.
Ai sensi dell'art. 5 del citato DLgs., il saggio degli interessi moratori:
- è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali (9 punti percentuali, per i prodotti alimentari deteriorabili);
- è reso noto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
In attuazione del citato art. 5 del DLgs. 231/2002, con il presente comunicato viene reso noto che il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE) per il secondo semestre 2010 è pari all'1%. Viene quindi confermata la misura in precedenza prevista sia per il primo semestre 2010, sia per il secondo semestre 2009.
Pertanto, il tasso "legale" degli interessi di mora per il periodo 1.7.2010 - 31.12.2010 è pari:
- all'8% (tasso BCE + 7 punti percentuali);
- ovvero al 10% (tasso BCE + 9 punti percentuali), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti alimentari deteriorabili.

Twitter
Myspace
Slashdot
Furl
Yahoo
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio
Diggita
Kipapa.cc
Notizieflash
OKnotizie
Segnalo
Ziczac
