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Diritti camerali non dovuti dall’impresa fallita

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diritti

I diritti camerali sono dovuti, a norma del D.M. n. 359/2001, da tutti gli imprenditori individuali e collettivi iscritti nel registro delle imprese, “destinatari dei servizi camerai" e “di interventi promozionali“ prestati dall’Ente a favore di tutte le imprese, societarie e non, iscritte nella sezione ordinaria o speciale.
La natura tributaria che connota i diritti de quibus è, ormai, indubbia.
L’imprenditore, in quanto soggetto passivo del rapporto obbligatorio, è tenuto a eseguire il pagamento dei diritti camerali entro i termini e secondo le prescritte modalità di legge.
L’estinzione dell’obbligazione tributaria, oltre che per adempimento, potrebbe avvenire per compensazione , “orizzontale o verticale” (nel modello di pagamento F24) ove l’imprenditore risulti titolare di un credito d’imposta, anche erariale. Compete alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, presso la quale l’imprenditore risulta iscritto, l’espletamento  delle attività di accertamento e di liquidazione preordinate a verificare il rispetto delle disposizioni dettate in materia di diritti camerali.

L’attività di accertamento richiede la valutazione e la ponderazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso della fase istruttoria, compresi quelli favorevoli al contribuente.
Solo quando la fase istruttoria avrà condotto ad un esito favorevole per l’Amministrazione, questa potrà esercitare lo ius impositionis attraverso l’adozione dell’atto d’imposizione consacrante la pretesa impositiva.
L’eventuale domanda di rimborso, per diritti non dovuti o erroneamente versati, va proposta alla stessa Camera di Commercio a favore della quale è stato effettuato il pagamento.
Avverso il rigetto espresso o tacito  della domanda de qua, l’istante – contribuente potrà spiegare le proprie difese innanzi al giudice naturale (id est innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente a norma dell’art. 4 del D. Lgs. n. 546/92).
L’ingiustificato omesso o inesatto adempimento legittimerà l’ente impositore ad  adottare l’atto impositivo, adeguatamente e rigorosamente motivato, avverso il quale il contribuente potrà proporre ricorso tributario.
Poiché la proposizione dell’impugnazione non comporta l’automatica sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ atto impugnato, il ricorrente potrà domandare , col medesimo ricorso o con atto separato notificato a tutte le altre parti, che sia disposta la sospensione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente potrà, così, conseguire una decisione giudiziale di sospensione solo se avrà fornito solide e fondate argomentazioni idonee a provare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
L’anzidetto Decreto Ministeriale annovera, tra le ipotesi escludenti  la debenza del tributo in parola,  la dichiarazione di fallimento.
Fatta salva la circostanza che alla procedura concorsuale sia seguito l’esercizio provvisorio dell’impresa.
L’esonero dal pagamento si riferisce ai soli  tributi camerali maturati a seguito della dichiarazione di fallimento, rimanendo, invece, dovuti tutti i diritti camerali relativi al periodo anteriore al deposito della sentenza dichiarativa, che non siano stati  versati in tutto o in parte.
Ne consegue che l’atto accertativo col quale l’Ente camerale intima il pagamento per il periodo ante fallimento sarà fondato, se l’obbligazione tributaria non è stata estinta dal debitore, e legittimo, se immune da censure prospettabili dall’interessato in sede contenziosa.
L’esonero dal versamento dei diritti camerali, per le imprese dichiarate fallite, ha la sua ratio  nella esigenza di evitare inutili oneri tributari in capo alla curatela tutte le volte in cui il mantenimento dell’iscrizione nel registro delle imprese ha carattere meramente strumentale e funzionale all’attività liquidatoria e di ripartizione, tipiche della procedura.
Se un’impresa dichiarata fallita è inattiva (id est non svolge attività economica), non potrà beneficiare dei servizi offerti dall’Ente camerale, alla cui concreta erogazione, a parere di chi scrive, è subordinata la prestazione tributaria.
Diversa, invece, è l’ipotesi che si verifica allorquando è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa   o di uno o più rami dell’azienda.
In tal caso nulla quaestio in ordine alla debenza del tributo in questione.
L’esercizio provvisorio dell’impresa, presuppone, infatti, lo svolgimento dell’attività commerciale volta a generare vantaggi economici (id est ricavi) che ben potrebbero garantire ai creditori concorsuali  l’integrale soddisfacimento dei loro crediti ovvero una possibile vantaggiosa riduzione della c.d. falcidia fallimentare.

 


Il curatore al quale sia stato notificato un atto d’imposizione tributaria, avente ad oggetto diritti camerali che sarebbero maturati dopo la dichiarazione di fallimento (senza esercizio provvisorio), avrebbe, a propria disposizione, due vie, rispettivamente giudiziale e stragiudiziale, percorribili sia alternativamente che contestualmente.
Il percorso della via giudiziale comporta l’impugnazione dell’atto attraverso la proposizione del ricorso a norma degli artt. 18 e ss. del D. Lgs. n. 546/92.
Quella stragiudiziale, invece, si caratterizza per la proposizione un’istanza di annullamento in sede di autotutela comportante l’instaurazione di un procedimento di secondo grado che potrà concludersi con l’accoglimento ovvero con il rigetto dell’istanza de qua.

La Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna ha dichiarato l’illegittimità della pretesa tributaria formulata dalla C.C.I.A.A. in ordine a diritti camerali per gli anni successivi alla dichiarazione di fallimento (senza esercizio provvisorio), pur in difetto di istanza di cancellazione.

Se si considera che l’Ente camerale predispone una serie di interventi promozionali, oltre che prestare una serie di altri servizi, in cambio dei quali le imprese iscritte sono tenute a eseguire la controprestazione tributaria, nulla sarebbe dovuto, a parere di chi scrive, nell’ipotesi in cui l’impresa sia rimasta completamente inattiva (per crisi congiunturale, ad esempio) per un intero periodo d’imposta.
Un volume d’affari “pari a zero” non solo prova il non esercizio dell’attività economica ma dimostra che l’impresa non ha potuto godere di alcun servizio reso dall’Ente.
In realtà la prospettata ipotesi divide la giurisprudenza di merito tra la non debenza dei diritti camerali e l’irrilevanza dell’inattività.


Note a margine

1 L’art. 12, comma 2, della Legge n. 448/2001, ha modificato l’art. 2 del D. Lgs. n. 546/92. La modifica ha, così, introdotto un nuovo testo secondo cui “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali..”.
2 Seguendo il percorso ermeneutico seguito dal Giudice di legittimità con la  sentenza n. 24010/07, i diritti camerali costituirebbero, a parere di chi scrive, entrate tributarie commisurate “alla possibilità effettiva di usufruire” dei servizi resi dall’Ente.
3 L’art. 8, comma 1, della legge 212/2000 stabilisce che “L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”.
4 Art. 10 D.M. n. 359/2001.
5 Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, “Il ricorso avverso il rifiuto tacito […] può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta..”.
6 L’art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) dispone che “Gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della l. 7 Agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione”.
7 La motivazione costituisce un elemento essenziale dell’atto d’imposizione tributaria, in assenza della quale l’atto è inficiato da radicale nullità. L’indicazione delle ragioni di fatto e giuridiche sulle quali si fonda il provvedimento, consentono al contribuente di valutarne la legittimità, ovvero la corrispondenza con la normativa vigente. Una motivazione generica, dubbiosa, insufficiente, apodittica e contraddittoria evidenzierà una seria carenza della parte motiva, censurabile in sede contenziosa.
8 L’art. 47 del D. Lgs. n. 546/92 (Processo tributario) prevede che il Giudice adìto possa disporre, sussistendone i presupposti e previa istanza del ricorrente, la sospensione del provvedimento tributario oggetto di impugnazione.
9 L’art. 4, comma 1, del D.M. n. 359/2001 esonera dal pagamento dei diritti camerali tutti gli imprenditori che vengano a trovarsi in una delle situazioni espressamente previste dalla norma.
10 Esclusa l’ipotesi che  sia stato l’Ente camerale a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento, ex art. 6 L.F., la sentenza dichiarativa della procedura concorsuale produrrà effetti,nei confronti dei terzi, a partire dall’annotazione presso l’ufficio del registro delle imprese  competente a norma dell’art. 17, comma 2, del novellato R.d. n. 267/42.
11 Ai sensi dell’art. 104 L.F.: “Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il Tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purchè non arrechi pregiudizio ai creditori”.
12 In realtà i creditori che potrebbero avere interesse a che sia disposto l’esercizio provvisorio sarebbero, a parere di chi scrive, soprattutto quelli chirografari in quanto titolari di un diritto di credito non assistito da alcuna causa legittima di prelazione.
13 Sentenza n. 60 del 06/05/2008.
14 Commissione Trib. Prov. di Rimini, sentenza n. 21/09; Commissione Tribut. Prov. di Lecce, sentenza n. 907/04/2009.
15 Commissione Trib. Prov. di Reggio Emilia, sentenza n. 146/09; Commissione Tribut. Region. di Napoli, sentenza n. 117/2009.


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Gennaro Di Gennaro collabora con noi da Mercoledì 31 Marzo 2010.

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