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Più controlli contro il lavoro sommerso

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sommerso

In Italia il lavoro nero costituisce ancora oggi uno dei maggiori freni alla crescita e all’occupazione. Non ci sono dubbi riguardo ai danni che esso comporta per l’economia: da una parte produce distorsioni sul piano della concorrenza a tutto svantaggio delle imprese in regola, dall’altra nega ai lavoratori i loro diritti; infatti, a causa di tale fenomeno si verificano enormi disavanzi nelle casse della previdenza sociale.
L’attività ispettiva sino ad ora svolta, ha interessato tutti i settori economici, fornendo non solo informazioni sull’entità del lavoro nero, ma offrendo anche conoscenze riguardo al tipo e alle caratteristiche dello stesso.

Al fine di capitalizzare tale esperienza, ha preso il via il piano di vigilanza straordinaria INPS nei confronti di aziende che svolgono attività a carattere stagionale e, in particolare, nei settori: Commercio e Pubblici Esercizi; Turistico Alberghiero; Locali Notturni; Centri Benessere; Porti Turistici; Villaggi Vacanze ed altri obiettivi similari individuati a livello locale. Lo ha reso noto lo stesso Istituto nel messaggio n.16741/2010.

 

Il messaggio INPS spiega che l’attività di vigilanza sarà orientata esclusivamente sulle violazioni sostanziali e quindi sul lavoro sommerso.
Sarà realizzata durante tutto il periodo compreso tra il 01/07/2010 e il 30/09/2010.
L’attività ispettiva, programmata prevalentemente di venerdì, sabato e domenica, si articolerà mediante rapidi accessi anche nelle ore notturne.
Con report quindicinali verranno individuati i settori merceologici oggetto di verifica, il numero degli ispettori impegnati, il numero di accessi effettuati, la percentuale di aziende irregolari, i lavoratori in nero e il relativo importo delle omesse contribuzioni.
Accertata la violazione dall’organo di vigilanza, verranno adottati conseguenti provvedimenti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni che, si ritiene opportuno riassumere, anche in considerazione della entità delle stesse in termini finanziari (ammontare delle sanzioni) e squisitamente gestionali (sospensione dell’attività).
a) Per non aver comunicato l’assunzione del lavoratore il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, mediante comunicazione modello UNILAV al Centro Territoriale per l’Impiego competente, è prevista la sanzione amministrativa nell’importo da 100 a 500 Euro per ogni lavoratore.
(art.86, comma 10 bis D. Lgs. 10/09/03 n.276, sost.art.36 bis, co.6 L.248/06 e art.19,comma 3 D.Lgs.276/03)
b) Per non aver consegnato al lavoratore all’atto dell’assunzione, prima dell’ immissione al lavoro una copia del modello UNILAV o in mancanza un contratto individuale di lavoro contenenti i dati di durata ferie, retribuzione, orario di lavoro e altri dati contrattuali, è prevista la sanzione amministrativa nell’importo da 250,00 a 1.500,00 Euro per ogni lavoratore.
(art.4 bis, comma2 del D.L. 112/08 e art.19 comma 2 del D. Lgs.276/03)
c) Oltre alle sanzioni di cui sopra, l’impiego di lavoratori a nero è punita con la -maxisanzione per lavoro sommerso e, in alcuni casi, con la sospensione dell’attività lavorativa.
La maxisanzione per lavoro sommerso si applica qualora venga riscontrato l’impiego di qualunque tipologia di lavoratore a nero e quindi, non risultante dalle scritture aziendali o da altra documentazione obbligatoria. (lavoratori dipendenti – co.co.co. – collaboratori a progetto – collaboratori occasionali – familiari – coadiuvanti ecc…)
La sanzione amministrativa è prevista nell’importo da 1.500,00 a 12.000,00 Euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150,00 Euro per ciascuna giornata di effettivo lavoro a nero denunciata dal lavoratore all’atto della verifica ispettiva.
In caso di lavoro irregolare, può essere disposto, inoltre, un provvedimento di sospensione dell’attività.
Tale provvedimento troverà applicazione qualora si rilevi in sede ispettiva personale a nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Il provvedimento di sospensione può essere adottato con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo, salvo che non vi sia grave rischio per la salute di terzi o dei lavoratori. In tal caso l’ordine di sospensione dell’attività dovrà essere immediatamente impartito.
Il provvedimento si sospensione così adottato può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato a condizione che il datore di lavoro abbia:
- regolarizzato i lavoratori a nero mediante assunzione, consegna del prescritto contratto di lavoro e registrazione nei libri obbligatori;
- ripristinato eventuali condizioni di lavoro irregolari in materia di tutela sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- effettuato il pagamento di una somma una-tantum pari ad Euro1.500,00 nella ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, o pari ad Euro2.500,00 nella ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- presentato regolare istanza in bollo di revoca del provvedimento di sospensione.
(art.3 c.3 L.75/2002 come sostituito dall’art.36 bis c.7 L.248/06; – art.14 comma 1 D. Lgs. 81/2008 come modificato dall’art.11 D. Lgs. 03/08/2009 n.106)
Il contrasto al lavoro irregolare è una politica centrale dei governi che si sono alternati negli ultimi anni e, a supporto di tale linea il direttore generale Attività ispettiva del Ministero del Lavoro – Paolo Pennesi - intervenuto a Forum lavoro 2010 organizzato dal Sole 24 Ore e Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha precisato che: “due milioni di aziende con dipendenti iscritti all’INPS sono difficilmente controllabili.
Serve una attività di intelligence per far fronte a un sommerso così radicato sul territorio…Riduzione della contribuzione e utilizzo degli strumenti di flessibilità saranno, assieme al coordinamento dei servizi ispettivi… le vere modalità per la soluzione o, almeno la riduzione del lavoro sommerso”.
Quindi legalità, trasparenza e riduzione dei costi.
Tutto questo veniva affermato a marzo 2010, ma a Luglio, il Ministro Giulio Tremonti decide di aumentare l’IRAP per tutte le Regioni meridionali che hanno un bilancio della sanità in sfacelo. Evidentemente - strano ma vero - usare proprio l’IRAP per riempire il buco nero della sanità comporterebbe una ulteriore, ingente crescita del costo del lavoro proprio dove disoccupazione e lavoro nero hanno già raggiunto livelli ormai inaccettabili.
E allora tutti a consultare vocabolari, enciclopedie, glossari, manuali di taglio e cucito e quant’altro la nostra immaginazione riesce a suggerirci pur di comprendere il vero significato del termine coerenza e il perché, venuto meno ogni principio di leale e reale collaborazione tra le parti sociali, le Istituzioni abbiano di fatto chiuso ancora una volta le porte al dialogo e aperto le casse a dinamiche sanzioni.

 


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Autore di questo articolo: Domenico Pastoressa

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